Art. 3
Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole
In vigore dal 16 feb 1993
1. In luogo del nominativo del fabbricante, sulla mola si potrà indicare quello del suo mandatario nella C.E.E. ovvero quello dell'importatore. Il marchio depositato, previsto in alternativa al nome del fabbricante dall', comma 1, lettera a), della legge, dovrà essere tale da permettere di risalire univocamente al fabbricante o al suo mandatario. Se il marchio non appartiene al fabbricante, dovrà contenere un elemento che ne permetta l'identificazione.
2. Alle indicazioni prescritte dall' della legge, andrà aggiunta quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in millimetri (mm).
3. Per le mole abrasive a legante organico, il termine di validità, nei limiti previsti, dall', comma 1, lettera c), della legge, potrà essere espresso in cifre o in lettere, a mezzo stampa, sovrastampa o fustellatura, in uno dei seguenti modi:
a) scadenza (abbreviato: scad.): mese, anno;
b) validità (abbreviato: val.): mese, anno.
4. Per le indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di legante, di cui alle lettere b) e c) dell', comma 1, della legge, è ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi alla pratica del commercio, quando il produttore sia in grado, a richiesta, di fornire le corrispondenti denominazioni chimico- fisiche.
5. È vietato l'impiego di mole abrasive in modi non conformi alle velocità ed alle condizioni d'uso indicate dal fabbricante, riportate su ciascuna mola ai sensi dell', comma 1, lettera d), della legge. Le velocità massime potranno essere espresse in uno dei seguenti modi:
a) valore che esprime le rotazioni in radianti al minuto ("rad. p.m.");
b) valore che esprime le rotazioni per minuto ("r.p.m.", oppure "l/mn");
c) valore che esprime la velocità periferica in metri al secondo ("m/s").
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-12-03;554#art-3