Art. 2
Imballaggi
In vigore dal 16 feb 1993
1. Gli imballaggi delle mole abrasive possono consistere in scatole di cartone, casse di legno o altri materiali, contenitori pallettizzabili e sistemi equivalenti, idonei, comunque, a proteggere le mole, durante il trasporto, da danni o deterioramenti che possano pregiudicarne le caratteristiche accertate in sede di collaudo.
2. Le confezioni devono recare indicazioni ben visibili, dell'eventuale fragilità del loro contenuto, ed, ove occorrano, le prescrizioni per la manipolazione e l'uso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-12-03;554#art-2