Art. 1

Campo di applicazione e collaudo

In vigore dal 16 feb 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, e, in particolare, l', il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme regolamentari intese a stabilire le modalità di collaudo, i tipi d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone; gli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le modalità per l'assunzione del relativo onere; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 16876/II 2-4 del 25 giugno 1992); A D O T T A il seguente regolamento: . Campo di applicazione e collaudo 1. Ogni tipo di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre 1990, n. 320, deve essere sottoposto a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato. 2. Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione da parte del fabbricante, dell'importatore o del suo mandatario all'interno della C.E.E. 3. Le regole tecniche relative al collaudo sono individuate nell'allegato al presente decreto. Sono altresì assimilate alle norme di cui all'allegato al presente decreto le norme in vigore negli altri Stati membri della Comunità europea che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Il produttore, l'importatore o il suo mandatario all'interno della Comunità europea può eseguire il collaudo sia direttamente sia per il tramite di istituti, enti o laboratori all'uopo autorizzati secondo le procedure di cui all' del presente decreto. 5. La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate deve essere conservata dal produttore, dall'importatore o dal suo mandatario e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti di cui al successivo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-12-03;554#art-1

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