Art. 6
In vigore dal 14 feb 1993
1. Le dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente di cui agli del presente regolamento, le dichiarazioni di incompatibilità di cui all', nonché gli eventuali provvedimenti di revoca disposta, sono comunicati a cura delle prefetture al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, relativamente ai soggetti in ordine ai quali sia pervenuta la richiesta di fascicoli, ai fini della verifica disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, attuativo dell', comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 3 gennaio 1992, n. 148.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 1992
Il Ministro dell'interno
MANCINO
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CRISTOFORI
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1993
Registro n. 1 Interno, foglio n. 84
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