Art. 3
In vigore dal 14 feb 1993
1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all', i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché da pensioni dirette di invalidità erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
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