Art. 2
In vigore dal 14 feb 1993
1. Nella dichiarazione di cui all' debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta.
2. Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d'ufficio risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità di cui all', comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
3. La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.
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