Art. 1

In vigore dal 14 feb 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993; Visto in particolare l', comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l'emanazione di disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all', comma 1, come modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi vicili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla competente prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al presente regolamento. 2. Per l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-10-31;553#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo