Art. 4

In vigore dal 29 ott 1992
1. Le modalità per la contabilizzazione ed il pagamento delle somme di cui al presente regolamento sono le medesime stabilite dalla preesistente disciplina normativa in materia di indennità a carico dei privati ed enti diversi dagli enti pubblici. Restano inoltre in vigore, sempre che compatibili con le altre norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nelle seguenti note alle tabelle di cui all', primo comma: note 2, 3, 4, 9 e 10 alla tabella di cui alla lettera a); note 1 (primo capoverso) e 2 alla tabella di cui alla lettera b); note 2 e 3 alla tabella di cui alla lettera c). 2. Le disposizioni dell', ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, sono applicabili per i servizi che iniziano e terminano nella medesima giornata ed in relazione ai quali spetta al personale del Dipartimento il trattamento di missione, anche in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata. 3. Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979) sono soppressi gli articoli 9, 10, 11, 17 e 20; nel medesimo decreto, i riferimenti ai decreti che approvano le tabelle delle indennità si intendono operati al presente decreto ed i riferimenti al normale orario di ufficio s'intendono operati all'orario ordinario di apertura determinato ai sensi dell' del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. 4. Il presente regolamento sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1992 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992 Registro n. 59 Finanze, foglio n. 1
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-06-24;403#art-4

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Art. 4 Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. — Testo vigente | Portale Normativo