Art. 3

In vigore dal 29 ott 1992
1. Per il rilascio agli operatori economici delle specifiche certificazioni di cui all'art. 17, terzo comma, lettera c), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il corrispettivo dovuto all'amministrazione è stabilito in misura pari agli onorari minimi delle prestazioni analitiche corrispondenti, quali risultanti dalla tariffa professionale dei chimici al momento della richiesta.
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