Art. 2
In vigore dal 29 ott 1992
1. Le misure di cui alla colonna 1 della tabella vanno maggiorate del 20% per i servizi svolti nelle ore dalle 14 alle 20, del 40% dalle 6 alle 8 e del 60% dalle 20 alle 6; sono altresì maggiorate di un ulteriore 40% per i servizi svolti nelle ore dalle 22 dei giorni prefestivi alle 6 dei giorni successivi ai festivi.
2. Per i servizi che iniziano e terminano nella stessa giornata è a carico del contribuente anche il tempo impiegato dal personale per raggiungere, dalla sede dell'ufficio, la località ove il servizio dev'essere svolto e per il ritorno, compreso il tempo trascorso in detta località in attesa del ritorno in sede.
3. Per i servizi resi fuori della sede dell'ufficio sono dovute le misure supplementari di cui alla colonna 2 della tabella a titolo di rimborso delle spese di trasporto e di ogni altra spesa, diretta e indiretta, sostenuta o a sua volta rimborsata dall'amministrazione.
Dette somme debbono essere corrisposte, oltre che per i periodi di servizio e per quelli ad essi assimilati ai sensi del precedente comma, anche per il rimanente tempo in corrispondenza del quale l'amministrazione riconosce al personale il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni in materia.
4. Per i servizi a carico di un solo contribuente, quest'ultimo, allo scopo di ridurre i tempi di percorrenza, può concordare con l'ufficio che il trasporto del personale abbia luogo con veicoli da lui messi a disposizione, sempre che decorosi e coperti da polizza assicurativa per i terzi trasportati. In tale caso le misure di cui alla colonna 2 della tabella sono dimezzate per un massimo di quattro ore.
5. Nei casi di servizi resi consecutivamente a più contribuenti nello stesso luogo, l'addebito complessivo è ripartito proporzionalmente al tempo dedicato all'effettiva esecuzione dei servizi stessi.
Storico versioni
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