Art. 1
In vigore dal 29 ott 1992
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per i servizi resi dalle dogane nell'interesse del commercio;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973, che ha approvato la tabella delle indennità dovute per analisi e riscontri tecnici eseguiti fuori dell'orario d'ufficio o fuori della sede dell'ufficio dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, che nell'istituire un assegno perequativo per i dipendenti civili dello Stato, ha modificato la disciplina delle indennità a carico di privati ed enti;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 852, che ha aggiornato la disciplina dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta di privati ed enti, rivalutando le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979, che detta le norme di attuazione della citata legge n. 852/1978;
Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, che ha ulteriormente rivalutato le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;
Visto l' del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che detta una nuova disciplina dell'orario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, confermando l'addebito del costo dei servizi resi dalle dogane oltre il nuovo orario di apertura e fuori del circuito doganale;
Vista la sentenza 21 marzo 1990 di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha ritenuto non conforme ai principi del trattato CEE la disciplina regolamentare delle indennità commerciali nella parte in cui l'addebito agli operatori non corrisponde agli effettivi costi amministrativi;
Ritenuto che occorre rideterminare la misura e le modalità di addebito del costo dei servizi resi dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette fuori dell'orario ordinario di apertura degli uffici e fuori degli uffici stessi in modo da rapportarle al costo amministrativo delle prestazioni;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che prevede il rilascio, da parte dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformità di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero;
Visto l'art. 36, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 105/1990 che autorizza il Ministro delle finanze, con proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a sottoporre a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento dei vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta;
Visto il verbale dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data 24 gennaio 1992;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1730 in data odierna;
A D O T T A
il seguente regolamento concernente la disciplina per il rimborso
all'erario, da parte di privati e degli enti diversi da quelli pubblici, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:
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1. Le tabelle delle indennità dovute dai contribuenti per:
a) operazioni doganali compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario d'ufficio (decreto ministeriale 29 luglio 1971, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971);
b) servizi delle imposte di fabbricazione (decreto ministeriale 14 luglio 1971, in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971);
c) analisi e riscontri tecnici, prelievi di campioni ed altre consimili operazioni accessorie, eseguite, su richiesta, in fuori orario e fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane (decreto ministeriale 18 aprile 1973, in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973), come modificate, da ultimo, dalla legge 13 luglio 1984, n. 302, sono sostituite dalla tabella dei rimborsi del costo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette allegata al presente regolamento.
2. Nella tabella di cui al comma precedente sono stabilite le misure dei corrispettivi dei servizi a carico dei privati ed enti, diversi da quelli pubblici, rapportate a 60 minuti, nonché le basi ed i criteri per la loro determinazione.
3. In presenza di variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo, le misure della tabella sono aggiornate, con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, utilizzando le metodologie di calcolo indi- cate nella tabella stessa. Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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