Capo I
Art. 3
Esclusione del divieto per alcune parti del territorio nazionale
In vigore dal 12 ago 1992
Esclusione del divieto per alcune parti
del territorio nazionale
1. Nel caso in cui la presenza della malattia sul territorio nazionale, fatta esclusione della Sardegna, sia stata accertata da meno di dodici mesi, il Ministro della sanità, a seguito di una decisione comunitaria, può disporre, con apposito provvedimento, la non applicazione del divieto di cui al primo comma dell', ad una o più parti del territorio nazionale, tenendo conto, in particolare:
a) dei metodi di controllo e di lotta impiegabili contro la peste suina africana;
b) dell'assenza della malattia per almeno dodici mesi controllata con tutti i mezzi diagnostici compresi controlli sierologici;
c) dell'estensione delle parti dei territori interessate e relativi limiti amministrativi o geografici;
d) delle misure di vigilanza adottate per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati nonché delle misure di controllo degli spostamenti dei suini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-06-17;351#art-3