Capo II

Art. 4

Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica

In vigore dal 12 ago 1992
Sospensione e ritiro della qualifica di territorio indenne da peste suina classica 1. Al primo insorgere di un caso di peste suina classica, accertata ai sensi dell', comma 2, del decreto del Ministro della sanità 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, il Ministro della sanità sospende, con apposito provvedimento, la qualifica di cui all' del decreto ministeriale 18 ottobre 1991 alla provincia interessata dalla malattia. 2. La revoca della sospensione della qualifica decorre dal trentesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, nel caso in cui non sia stata praticata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica ovvero, qualora sia stata praticata la vaccinazione, dal novantesimo giorno successivo all'eliminazione dell'ultimo focolaio. 3. Quando, dalla data di constatazione del primo focolaio alla data di constatazione dell'ultimo focolaio, intercorrono almeno due mesi, il Ministro della sanità, sulla base della decisione dei competenti organi comunitari, adotta un provvedimento di ritiro della qualifica di territorio indenne. 4. In caso di ritiro della qualifica di cui al comma precedente, questa può essere nuovamente accordata, a seguito di decisione comunitaria, soltanto dopo un periodo: a) non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora non sia stata praticata la vaccinazione antipestosa; b) non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di eliminazione dell'ultimo focolaio della malattia, qualora sia stata effettuata la vaccinazione antipestosa. 5. Il Ministro della sanità informa la Commissione CEE, gli Stati membri, nonché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei provvedimenti di sospensione, revoca della sospensione, ritiro e riattribuzione della qualifica di territorio indenne. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1992 Registro n. 9 Sanità, foglio n. 228
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