Capo I
Art. 1
Divieto di esportazione
In vigore dal 12 ago 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la direttiva del Consiglio n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978);
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968);
Vista la direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, concernente l'attuazione della direttiva 72/461 CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;
Vista l'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 1968 concernente "Norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna";
Vista l'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968 concernente "Obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica";
Vista l'ordinanza ministeriale del 19 marzo 1979 concernente "Profilassi della peste suina africana. Divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi animali e di altro materiale possibile veicolo di contagio";
Vista l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1979 concernente "Norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella regione Sardegna e nel restante territorio nazionale;
Visto l' della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427 "Regolamento per la profilassi della peste suina classica";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 giugno 1992.
Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Considerato che si rende necessario adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva 85/322/CEE.
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Divieto di esportazione
1. In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina africana nel territorio nazionale è vietata la spedizione di carni fresche suine verso gli altri Stati.
2. Nel caso in cui la malattia non sia stata accertata sul territorio nazionale, da almeno dodici mesi, il Ministro della sanità può disporre che il divieto di cui al comma precedente si applichi esclusivamente alla parte del territorio interessata.
3. Nel caso di comparsa di uno o più focolai di peste suina africana su una parte insulare del territorio italiano il Ministro della sanità può disporre che il divieto, di cui al comma 1, si applichi esclusivamente a tale parte.
Storico versioni
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