Capo I
Art. 2
Limitazione del divieto ad alcune parti del territorio nazionale
In vigore dal 12 ago 1992
Limitazione del divieto ad alcune parti
del territorio nazionale
1. Nella determinazione della parte del territorio di cui al comma 2 dell', il Ministro della sanità tiene conto, in particolare:
a) dei metodi di lotta impiegabili contro la peste suina africana quali: abbattimenti e distruzioni dei suini appartenenti agli allevamenti infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione;
b) delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di diffusione;
c) della superficie della parte di territorio interessata e dei relativi limiti amministrativi o geografici;
d) dell'incidenza e della tendenza alla diffusione della malattia;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte del territorio interessata e fuori di essa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-06-17;351#art-2