Art. 5

Entrata in vigore

In vigore dal 26 ago 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1992 Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 151
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 5 Regolamento recante disposizioni attuative del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 concernente la facolta' degli Stati membri di trattenere il 20 per cento delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.) — Testo vigente | Portale Normativo