Art. 5
Entrata in vigore
In vigore dal 26 ago 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 giugno 1992
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste GORIA
Il Ministro del tesoro
CARLI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1992
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 151
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-5