Art. 2
Devoluzione della trattenuta
In vigore dal 26 ago 1992
1. L'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'Ente nazionale risi e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie trattengono il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dai beneficiari.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri di controllo e di recupero ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni di cui all'art. 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, trattengono il 20 per cento delle somme non versate dagli operatori, recuperate a titolo di prelievi di corresponsabilità, di base e supplementare, sui cereali e di prelievo supplementare sul latte di vacca.
3. Il 20 per cento delle somme recuperate a titolo di prelievo di corresponsabilità di base sul latte bovino affluisce all'erario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-2