Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 ago 1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 con il quale sono state emanate disposizioni per il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;
Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 595/91 con il quale è data facoltà a ciascuno Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati, rispetto alle erogazioni gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, perché risultanti indebitamente percepiti, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo;
Visto altresì l'art. 13 del regolamento in questione, che stabilisce che le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche nel caso in cui siano stati recuperati importi da accreditare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;
Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal richiamato regolamento n. 595/91 e di adottare le occorrenti disposizioni attuative;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Considerato che si è recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la modifica proposta all', comma 2, in quanto la formulazione suggerita non consentirebbe di effettuare la trattenuta del 20 per cento anche sulle somme recuperate dalle regioni direttamente presso i produttori; per quella proposta allo stesso attraverso la previsione di un quarto comma, in quanto il regolamento non prevede che le somme recuperate affluiscano ad un unico fondo per essere poi ripartite tra i vari enti beneficiari, limitandosi invece a stabilire che gli enti medesimi trattengano ed incamerino, ciascuno per proprio conto, dette somme; per quella, in- fine, proposta all', comma 2, in quanto l'eventuale elencazione dei casi di "significative violazioni", tali da escludere il diritto dello Stato ad esercitare la trattenuta del 20 per cento si risolverebbe in una sostanziale limitazione dei poteri di autonoma valutazione che l'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 ha inteso implicitamente conferire anche alla Commissione CEE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. L 895 del 2 giugno 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta norme per la regolamentazione finanziaria e contabile dell'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 13 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, concernente la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, alle spese di recupero delle somme indebitamente pagate ai beneficiari, nonché di quelle non versate dagli operatori, a titolo di prelievi, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali per il settore del latte e dei cereali, nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-1