Art. 5 · Entrata in vigore

Art. 5

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Entrata in vigore

In vigore dal 26 ago 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1992 Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 151
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-5