Art. 4

In vigore dal 22 ott 1992
1. Il capo della circoscrizione doganale adotta, ove necessario, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le misure per la distruzione, sotto vigilanza doganale, delle merci riconosciute come contraffatte. 2. Le merci, di cui al comma precedente, ove non si renda necessaria la loro distruzione, possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 1992 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992 Registro n. 51 Finanze, foglio n. 389

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-04-28;379#art-4

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