Art. 1
In vigore dal 3 ott 1992
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che integra le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86, del Consiglio;
Visto il predetto regolamento CEE n. 3842/86, che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'art. 35, comma 6, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica;
Considerato, peraltro, che le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo e considerata la necessità di integrare le disposizioni comunitarie cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991 ed in quella del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 151/5310 del 21 aprile 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. La richiesta di cui all' del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86 del Consiglio, volta ad assicurare l'intervento della dogana per vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, da presentare alla Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve contenere:
a) il nome, il cognome, il domicilio del richiedente ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede sociale;
b) la descrizione, come risulta registrata presso gli organi competenti, del marchio che si intende tutelare, di cui il richiedente è titolare ai sensi dell', comma 2, lettera b), del regolamento CEE n. 3842/86, con l'indicazione della posizione tariffaria delle relative merci;
c) la descrizione del marchio contraffatto;
d) la denominazione commerciale delle merci recanti il marchio contraffatto e, ove possibile, l'indicazione della loro posizione tariffaria, dell'origine e provenienza;
e) l'indicazione della dogana o delle dogane presso cui le merci potranno essere dichiarate per l'immissione in libera pratica;
f) il periodo per il quale è richiesto l'intervento della dogana; tale periodo, anche se prorogato, non può essere superiore a sei mesi.
2. La richiesta deve essere corredata di:
a) un documento attestante che il richiedente è titolare del marchio ai sensi dell', comma 2, lettera b) del regolamento CEE n. 3842/86;
b) una dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati all'importatore o a terzi dal provvedimento di sospensione di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3842/86, e si impegna a costituire una cauzione a parziale copertura di tali danni, secondo le modalità previste dall', comma 2, del presente regolamento;
c) ricevuta del versamento effettuato sul capitolo di bilancio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appositamente istituito, a titolo di spese per la procedura di sospensione dell'immissione in libera pratica in base alle tabelle approvate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.
3. Qualora il marchio non risulti più validamente registrato, il titolare di esso deve informare la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
Storico versioni
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