Art. 2

In vigore dal 22 ott 1992
1. Sulla richiesta di cui al precedente articolo decide, con procedura d'urgenza e con provvedimento motivato da notificare all'interessato, la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sentito, ove ritenuto necessario, il parere dell'apposito comitato da istituire ai sensi dell'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 2. La risoluzione di accoglimento determina anche l'ammontare della cauzione che il richiedente dovrà costituire entro tre giorni lavorativi, esclusi il sabato e le festività, presso la dogana di Roma I, a parziale copertura degli eventuali danni di cui all', comma 2, lettera b), del presente regolamento per un importo pari al dieci per cento del valore della merce recante il marchio segnalato come contraffatto; se tale valore non è noto, la cauzione sarà di lire cinque milioni, da integrare, eventualmente, appena accertata l'entità del valore, fino ad una cifra pari al dieci per cento del valore della merce. 3. L'obbligo di prestare la garanzia può essere assolto anche mediante accensione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di gradimento del ricevitore capo della dogana predetta. 4. La risoluzione di cui al comma 2 del presente articolo, completa della necessaria documentazione, viene trasmessa lo stesso giorno via telefax alla competente circoscrizione doganale, anche tramite il compartimento doganale, che, nel rispetto delle vigenti norme, provvede all'esercizio della vigilanza delle merci oggetto della risoluzione stessa. 5. Le merci, per le quali è disposta la specifica vigilanza, se dichiarate per l'immissione in libera pratica, dovranno essere verificate dalla dogana competente e, ove necessario, ai fini dell'accertamento della contraffazione, su tali merci potranno prelevarsi campioni per l'analisi o l'esame tecnico secondo le modalità stabilite in materia. La predetta dogana inviterà il richiedente a prendere visione delle merci stesse. 6. La dogana, qualora constati l'esatta o la sostanziale corrispondenza del marchio su di esse apposto con quello di cui all', comma 1, lettera b), del presente regolamento, sospende la procedura d'immissione in libera pratica per un periodo di dieci giorni lavorativi, trascorso il quale, senza che ad essa venga data formale notizia che il richiedente abbia proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria o che quest'ultima abbia adottato misure conservative, procede allo svincolo delle merci. 7. Ove, a seguito del riscontro effettuato ai sensi del comma 6 del presente articolo, dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle disposizioni vigenti in relazione all'introduzione nel territorio dello Stato di merci con segni falsi, contraffatti ed alterati, deve essere compilato il processo verbale di cui al secondo comma dell'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-04-28;379#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo