Art. 3

In vigore dal 3 ott 1992
1. Colui che abbia ottenuto la sospensione dell'immissione delle merci in libera pratica, segnalate come contraffatte, è tenuto a corrispondere le eventuali spese sostenute per il loro necessario immagazzinamento. 2. Qualora il richiedente abbia abbandonato l'azione intrapresa, ovvero abbia agito infondatamente, le spese di magazzinaggio di cui al comma precedente nonché le spese di procedura della sospensione di cui all', comma 2, lettera c), del presente regolamento, restano a suo totale carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-04-28;379#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo