Art. 5
In vigore dal 31 mar 1992
1. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascia la certificazione di omologazione delle barriere entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero comunica al richiedente, negli stessi termini, la non omologabilità indicandone i motivi.
2. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.
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