Art. 1
In vigore dal 31 mar 1992
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, , lettera f);
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n. 407 e del 12 dicembre 1990 con voto n. 589;
Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la nota n. 5/42-146 del 9 aprile 1991;
Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-02-18;223#art-1