Art. 4
In vigore dal 31 mar 1992
1. Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al successivo .
2. Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.
3. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciacuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità di posa in opera.
4. Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-02-18;223#art-4