Art. 9

In vigore dal 31 mar 1992
1. In via transitoria, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura di affidamento abbia avuto già inizio; non si applicano inoltre per le opere la cui procedura di affidamento inizierà entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, con la quale sarà resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1992 Il Ministro: PRANDINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 268
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