Art. 5
Prove d'esame
In vigore dal 31 mag 1992
1. Le prove d'esame consistono in due distinte prove: scritta e pratica, disciplinate sia per lo svolgimento sia per i punteggi dalle disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La prova pratica per i candidati ai concorsi ricompresi nell'area funzionale chirurgica consiste in una prova di anatomia chirurgica e tecnica operatoria con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori.
3. Al termine delle prove la commissione redige la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti
ai titoli e alle prove d'esame e trasmette gli atti all'amministratore straordinario per i provvedimenti di competenza.
4. Una volta ultimate le prove d'esame con la nomina ed accettazione da parte dei vincitori dei concorsi interni banditi secondo la disciplina del presente decreto, la relativa graduatoria non può essere più utilizzata per la copertura dei posti vacanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-01-30;283#art-5