Art. 7
Norma di rinvio
In vigore dal 31 mag 1992
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
2. Spetta ai componenti le commissioni esaminatrici il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 1992
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1992
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 149
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-01-30;283#art-7