Art. 4

Adempimenti della commissione e criteri di valutazione

In vigore dal 31 mag 1992
1. La commissione esaminatrice, prima della valutazione della prova scritta, procede alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e accademici, nonché del curriculum formativo e professionale ed assegna il punteggio ai titoli riportati nella scheda di cui al comma 4 dell'. 2. Per la valutazione dei titoli si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 3. Per la valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale, la commissione oltre a motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali emergenti dal cur- riculum e dall'elenco delle pubblicazioni presentato da ciascun candidato, deve evidenziare, in particolare, quali di essi abbiano formato oggetto di un positivo apprezzamento, concorrendo alla formazione del punteggio e quali, al contrario, non siano stati tenuti in alcun conto e per quali ragioni. 4. Le pubblicazioni sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e concorrono alla valutazione anche quelle svolte in collaborazione con autori che siano componenti della commissione, semprechè per questa sia possibile enucleare l'apporto del candidato ai fini dell'apprezzamento del suo contributo in modo distinto da quello degli altri autori. Non vengono invece valutati i lavori pubblicati in funzione del conseguimento di titoli accademici già valutati di per sè in altre categorie. 5. Ai fini della valutazione della casistica operatoria la commissione esaminatrice deve prestare particolare attenzione ai documenti esibiti dal candidato concernenti il riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato stesso. Detta documentazione deve essere munita del "visto per conferma" del direttore sanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-01-30;283#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo