Art. 1

M o d a l i t à

In vigore dal 31 mag 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, riguardante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 8 e 78, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica che contemplano la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto trasformando: per il ruolo sanitario non medico il 47% dei relativi posti in altrettanti di posizione funzionale intermedie; per gli altri ruoli il 24%; per gli assistenti medici-ospedalieri e del territorio e per i veterinari collaboratori il 30%; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12 riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali; Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 - supplemento ordinario - riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, concernente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali; Visto l' della legge 26 febbraio 1991, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Visto, altresì, l', comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"; Visto da ultimo l', comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante: "Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"; A D O T T A il seguente regolamento: . M o d a l i t à 1. Le unità sanitarie locali (UU.SS.LL.), nel rispetto delle modalità e delle percentuali previste dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 78, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, procedono alla complessiva e completa rideterminazione delle dotazioni organiche con tre atti deliberativi distinti rispettivamente per l'area medica, per il restante personale del ruolo sanitario e per gli altri ruoli del comparto. 2. Le UU.SS.LL. bandiscono concorsi interni per titoli ed esami indicando nel bando stesso i posti ripartiti per singolo ruolo e profili e per i profili professionali medici e veterinari rispettivamente per disciplina e per area, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti di ammissione, le forme e le modalità dei documenti richiesti, il programma delle prove d'esame. Il curriculum formativo e professionale del candidato deve essere allegato, unitamente ai vari elementi documentali e probatori dell'attività svolta, alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal candidato. 3. Il bando di concorso deve essere trasmesso agli ordini professionali interessati e competenti per territorio ed alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e presenti organizzativamente in sede lo- cale. 4. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data ufficiale di affissione del bando all'albo dell'unità sanitaria lo- cale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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