Art. 4

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico pubblico limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

In vigore dal 5 feb 1992
I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori in possesso dei previsti requisiti, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione indicati per ciascuna unità produttiva nella tabella B, allegata al presente decreto.
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