Art. 1
Ripartizione del contingente di novemila unità
In vigore dal 5 feb 1992
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il pensionamento anticipato di anzianità e vecchiaia per i lavoratori delle imprese industriali ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, per le imprese del settore siderurgico privato, delle imprese a partecipazione statale del settore alluminio ed elettromeccanico, nonché del settore cantieristico navale privato;
Visto l'art. 29 della predetta legge n. 223/1991, che estende la facoltà del pensionamento anticipato previsto dal richiamato art. 27, limitatamente alla pensione di vecchiaia, in favore dei lavoratori del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende di cui all', comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, delle imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e delle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nei limiti di novemila unità;
Visto il predetto art. 29, nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione delle norme di attuazione per la ripartizione del contingente di novemila unità tra le imprese interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Intervenuto il concerto con il Ministro delle partecipazioni statali;
Inviato lo schema del presente regolamento, per la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 24 dicembre 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
Ripartizione del contingente di novemila unità
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato previsto dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è così ripartito fra i settori interessati:
a) imprese industriali del settore siderurgico
pubblico................................................ n. 4.275
b) imprese di cui all', comma 2,
del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181.................................. " 978
c) imprese del settore cantieristico pubblico,
limitatamente alle imprese di costruzione,
riparazione, demolizione e trasformazione navale........ " 3.340
d) imprese produttrici di materiali refrattari
e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria
siderurgica............................................. " 407
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1991-12-30;443#art-1