Art. 7
Residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili
In vigore dal 5 feb 1992
Qualora, alla scadenza dei termini di cui all' del presente decreto risultassero, nell'ambito del numero massimo di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali si provvederà alla ripartizione con criteri che saranno individuati nel decreto stesso.
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