Art. 2

Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore siderurgico pubblico

In vigore dal 5 feb 1992
I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione fra le varie imprese ed unità produttive indicate nella tabella stessa.
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