Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 apr 1992
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai concorsi pubblici banditi o alle selezioni avviate ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per i quali non siano, rispettivamente, iniziate le prove di esame o completate le procedure di selezione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
A tal fine le amministrazioni sono tenute alla riapertura dei termini previsti dal bando per consentire la presentazione delle domande ai soli candidati interni interessati che non vi abbiano provveduto, nonché per garantire l'aggiornamento dei titoli ai candidati che abbiano già presentato domanda. Nel caso delle selezioni si applicano le procedure di cui all', comma 4, per i posti ancora da ricoprire.
2. Nei pubblici concorsi per i quali siano iniziate le prove o siano in atto graduatorie, sono sciolte favorevolmente le riserve espresse circa l'ammissione di candidati interni carenti del titolo di studio, semprechè in possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal presente regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti che ulteriormente si rendessero vacanti, avviene rispettando il principio della riserva di cui all' nei confronti dei candidati interni risultanti idonei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 ottobre 1991
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI
p. Il Ministro del tesoro
PAVAN
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 337
Storico versioni
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