Art. 3
Requisiti di ammissione ai concorsi
In vigore dal 14 apr 1992
1. Nei concorsi di cui all' fruiscono della riserva i candidati interni in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni o, fermi restando i requisiti generali, in possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi al titolo di studio previsto dalla normativa:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore di cui all'art. 138 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di assistente amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo di cui all'art. 142 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo di cui all' art. 146 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.
2. Le anzianità di servizio richieste alle lettere a), b) e c) del comma uno devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; l'anzianità di cui alla lettera a) non sostituisce il requisito specifico dell'anzianità di servizio richiesto per la ammissione al concorso di collaboratore coordinatore dall'art. 138 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
3. Le anzianità di cui ai commi 1 e 2 non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera ed il relativo servizio deve essere stato svolto senza demerito e sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.
4. Per i concorsi del ruolo sanitario e tecnico è fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio delle attività professionali soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nonché degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività.
5. Nei concorsi per i quali sia richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale nei diversi indirizzi o perito agrario, il personale avente titolo alla riserva ai sensi del presente regolamento nonché gli altri candidati pubblici dipendenti, sono esonerati dall'iscrizione all'albo dei rispettivi collegi.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/04/1992, n. 79 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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