Art. 6
Altri casi di applicazione della riserva
In vigore dal 14 apr 1992
1. La riserva di cui all' è altresì prevista, nella misura della metà - arrotondabile all'unità superiore - dei posti da ricoprire con concorsi pubblici da indire per la copertura dei posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi fra il II ed il V per le figure professionali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.
2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale è obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.
3. Nelle procedure concorsuali di cui al primo comma si applica la disposizione dell' del presente decreto. I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti ai candidati sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e successive modificazioni.
4. La metà dei posti, arrotondabile dell'unità superiore, di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi tra il II e il V vacanti nelle piante organiche provvisorie o defini- tive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale e per i quali è prevista l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata al personale che sia in servizio di ruolo presso l'amministrazione che deve procedere alla copertura del posto.
5. I requisiti di assunzione richiesti al personale del comma 4 sono quelli previsti dall'art. 159 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, integrato dall' del decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, modificato in parte dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dell'art. 40, tabelle allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Per le proce- dure di selezione si applicano le modalità previste dagli e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306/1988.
6. Fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio dell'attività soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonché degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività professionali, alle selezioni di cui ai commi 1 e 4 è ammesso anche il personale che, in carenza del titolo di studio previsto dalla vigente normativa, abbia maturato una anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale immediatamente inferiore che, nel caso degli operatori tecnici, deve essere nello stesso mestiere.
7. Le anzianità di servizio previste nei commi precedenti devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti ed amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
8. Le anzianità di servizio previste in alternativa al titolo di studio non sono valide ai fini del possesso del requisito dell'anzianità di servizio ove previsto dalla vigente normativa concorsuale e non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera.
9. Per i posti non coperti con le selezioni di cui al comma 4, si procede ai sensi del disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
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