Art. 1

Riserva dei posti nei concorsi pubblici

In vigore dal 14 apr 1992
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante: "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979"; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 12 e 14 recanti rispettivamente norme per l'ammissione ai concorsi di personale in servizio e di riserva di posti; Vista la legge 20 maggio 1983, n. 93: legge-quadro sul pubblico impiego; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, relativa alla disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli normativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali e successive proroghe; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che individua la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' della citata legge n. 93/1983; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente l'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 relativo alle disposizioni da applicarsi allo Stato ed agli enti pubblici nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione; Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed in particolare l'art. 11 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno 1983, n. 348, relativi alla disciplina degli accordi collettivi di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 900.1/AG.2/CONC/3643 del 31 ottobre 1991); A D O T T A il seguente regolamento: . Riserva dei posti nei concorsi pubblici 1. In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale in servizio di ruolo presso l'amministrazione che indice il concorso. 2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.
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