Art. 4

Termine per la regolarizzazione e la rettifica

In vigore dal 11 gen 1992
1. Il termine per regolarizzare o rettificare i documenti e la dichiarazione, decorrente dalla ricezione del plico raccomandato, è fissato in giorni quindici, entro il quale l'interessato deve restituirli, debitamente regolarizzati all'ufficio che li ha trasmessi. 2. La restituzione può avvenire direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di restituzione. 3. Se il predetto termine trascorre senza che l'interessato abbia provveduto alla restituzione dei documenti o agli adempimenti richiesti, il provvedimento in suo favore non può essere emanato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 1991 Il Ministro: ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991 Registro n. 24 Difesa, foglio n. 150
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