Art. 3

Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione

In vigore dal 11 gen 1992
Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione 1. L'ufficio competente, se rileva che sono stati presentati documenti irregolari o non conformi alla dichiarazione sostitutiva, li restituisce all'interessato, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, affinché provveda a regolarizzarli o a farli rettificare da chi li ha rilasciati. 2. Nel caso che l'irregolarità si riscontri nella dichiarazione e riguardi elementi non essenziali, l'ufficio competente, ove, alla luce dei documenti prodotti, lo ritenga necessario per l'emanazione del provvedimento favorevole, richiede all'interessato apposita dichiarazione di rettifica, anche questa sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. La rettifica della dichiarazione non è ammessa se l'irregolarità riguarda elementi essenziali, nel quale caso il provvedimento favorevole non può essere emanato.
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