Art. 1

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive

In vigore dal 11 gen 1992
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Considerato che, a norma dell' della predetta legge, è prevista l'emanazione del regolamento ministeriale concernente la determinazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, dei fatti, stati e qualità personali, per i quali, oltre quelli indicati nell', è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'interessato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; A D O T T A il seguente regolamento: . Dichiarazioni temporaneamente sostitutive 1. In relazione a quanto previsto dall' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione della difesa, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della predetta legge, per uno o piu dei seguenti fatti, stati e qualità personali; a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio e di istruzione varia, con relativo superamento di eventuali esami finali; titolo di specializzazione; abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica; b) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio; c) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi ivi compresi gli incarichi assolti, le destinazioni di servizio ricevute; l'apprendistato, il tirocinio ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione e lo stato di disoccupazione; d) reddito conseguito, nonché quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso; e) qualità di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, per servizio, del lavoro, civile, con relativa specificazione del grado di invalidità; qualità di orfano o stato civile di vedovanza di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; stato di coniuge superstite o di figlio di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di moglie di permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per causa di servizio o di lavoro; condizione di non vedente, sordomuto; qualità di profugo, combattente o ferito in combattimento; di partigiano o reduce dalla prigionia, ovvero conseguimento di medaglia al valor militare, croce di guerra ovvero il possesso di altra attestazione speciale di merito di guerra; condizione di figlio di mutilato o invalido di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; qualità di madre, fratello o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra, per servizio o lavoro, nonché stato di figlio o fratello di pensionato di guerra o per servizio, con specificazione della relativa categoria di pensione ovvero posizione di primo o secondo figlio maschio o di unico figlio maschio della vedova di guerra o di servizio, di invalido di guerra o per servizio di prima e seconda categoria, ivi comprese le qualifiche equiparate; f) condizione di portatore di handicap; g) condizione di parente disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suoceri; parente a carico; orfano; h) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali; tutela, curatela; parentela, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi, abbandono del tetto coniugale; i) rappresentanza legale di persona, ente o società; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione dell'esercizio dell'impresa; l) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; m) elezione a carica pubblica; n) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato; o) stato di volontario in servizio civile; espatriato; imbarcato su navi mercantili; p) posizione militare nei riguardi di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza; q) possesso o assenza di licenze o autorizzazioni di porto d'armi; r) condizione di pensionato e categoria di pensione, erede, legatario, proprietario o usufruttuario o locatore o affittuario e ammontare del relativo canone; condizione di sfrattato, nonché ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati; s) codice fiscale; partita IVA; t) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; sussistenza di credito e debito; u) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione. 2. La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente regolamento non è ammessa per la presentazione dei documenti concernenti i concorsi e le altre forme di assunzione, restando la materia disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli bandi.
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:1991-07-08;405#art-1

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