Art. 2

Presentazione dei documenti

In vigore dal 11 gen 1992
1. Conclusa favorevolmente l'istruttoria conseguente a domanda o in dipendenza di qualsiasi altro rapporto instauratosi con il cittadino, l'ufficio competente, senza indugio, fa richiesta all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata, i documenti relativi ai fatti, stati o qualità personali per i quali è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di cui all', fatta eccezione per quei fatti, stati o qualità personali che risultano attestati in documenti già in possesso dello stesso ufficio o che esso sia tenuto a certificare. 2. I documenti possono essere presentati direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di presentazione. 3. L'Amministrazione non può emanare il provvedimento favorevole fino a che i documenti richiesti non siano pervenuti.
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:1991-07-08;405#art-2

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