Art. 4

In vigore dal 11 lug 1991
1. Le sedute della commissione si svolgono presso la sede del Ministero della pubblica istruzione o presso quella del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a bienni alternati. 2. Per la durata del biennio, ciascun Ministero provvede al supporto amministrativo e tecnico, assicurando il servizio di segreteria. 3. Le spese per il funzionamento della commissione gravano, per il biennio di riferimento, sugli stati di previsione dei due Ministeri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle attività delle commissioni di studio. 4. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la misura del gettone di presenza da attribuire ai componenti della commissione.
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