Art. 2

In vigore dal 11 lug 1991
1. Nella prima adunanza della commissione, dopo il decreto di nomina, si procede all'elezione del presidente e del vice presidente. L'adunanza è convocata dal Ministro presso il quale la commissione stessa ha sede ed è presieduta dal componente più anziano di età. 2. Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato più voti nel secondo scrutinio; all'esito del ballottaggio è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti o, in caso di parità, il più anziano di età. 3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione e ne presiede le sedute; definisce l'ordine del giorno e organizza i lavori, nominando, ove necessario, i relatori degli argomenti in discussione. 4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. 5. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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