Art. 1
In vigore dal 11 lug 1991
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l' della legge 9 maggio 1989, n. 168, che detta le disposizioni per il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione scolastica;
Visto il comma 5 dell' su citato, che dispone che i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvalgono per le predette attività di una commissione di esperti;
Visto il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per le disposizioni attuative inerenti la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione;
Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Ritenuto che dell'adozione del presente regolamento è stata data preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 gennaio 1991 prot. n. 7556;
ADOTTANO
il seguente regolamento:
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1. La commissione di esperti, istituita ai sensi dell' della legge 9 maggio 1989, n. 168, è costituita con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. La commissione ha durata biennale; i singoli componenti cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza della commissione.
3. Il decreto di costituzione della commissione è adottato entro il mese di gennaio di ogni biennio. I Ministri formulano le richieste di rispettiva competenza per la nomina dei componenti entro il mese di ottobre.
Storico versioni
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