Art. 3
In vigore dal 11 lug 1991
1. La commissione di esperti svolge la sua attività a seguito di richieste del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, formulate congiuntamente o separatamente. La richiesta separata di un Ministro deve essere comunicata per conoscenza all'altro Ministro e non può essere portata all'esame della commissione prima di trenta giorni dalla comunicazione. Entro lo stesso termine il Ministro non richiedente può presentare le sue osservazioni.
2. Per lo svolgimento delle sue attività, la commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare altri esperti, anche dipendenti dei due Ministeri.
3. La commissione ha facoltà di convocare, per fornire chiarimenti, rappresentanti dell'una o dell'altra amministrazione.
4. I verbali della commissione sono comunicati ai due Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-02-04;189#art-3