Art. 6
In vigore dal 7 ago 1991
1. Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all', e, successivamente, sulla base dell'elaborazione dei dati ricavati dalle schede di cui all', il Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, del commercio e dell'artigianato, può disporre di esentare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i soggetti di cui all', in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale, fermi restando gli obblighi previsti dall'.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-01-25;217#art-6