Art. 7
In vigore dal 1 dic 1992
1. Il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." cura l'elaborazione centralizzata dei dati rilevati tramite le schede di cui agli allegati 1, 2 e 3 e per quantita riferite a singole sostanze attive e, per quanto concerne l'utilizzazione, anche alle singole colture o derrate immagazzinate o usi extra-agricoli aggregando i dati per l'intero territorio nazionale, regioni, comuni e, limitatamente all'utilizzazione, per unità sanitaria locale. I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato 1 sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale, anche nella misura possibile, a livello comunale.
2. I risultati delle elaborazioni sono trasmessi a cura del s.i.a.n. ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni e per la parte di competenza alle unità sanitarie locali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 gennaio 1991
Il Ministro della sanità
De Lorenzo
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Saccomandi
Il Ministro dell'ambiente
Ruffolo
Il Ministro dell'indusria del commercio e dell'artigianato
Battaglia
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1991
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 115
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-01-25;217#art-7