Art. 3

In vigore dal 7 ago 1991
1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita di cui all'allegato 2, deve essere trasmessa al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." dagli speditori entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare. 2. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall', comma 3.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-01-25;217#art-3

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